La Società Semplice è regolata dall’articolo 2251 e seguenti del codice civile. Può essere costituita per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata ed è uno strumento operativo il cui utilizzo viene praticato nell’ambito delle attività professionali, gestione di aziende agricole, gestione di patrimoni immobiliari, partecipazioni societarie, ecc.
La società semplice per conservare tutte le sue peculiarità non può svolgere attività diverse da quelle indicate in precedenza, è amministrata da tutti i soci disgiuntamente se non diversamente stabilito nell’atto costitutivo.