La società per azioni può essere costituita anche con la partecipazione al capitale di un solo socio il quale dovrà sottoscrivere e versare l’importo riguardante l’intera quota del capitale sociale a norma dell’art. 2328 del C.C. nonché risponderà illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali fino a quando la società non sarà stata iscritta presso il Registro delle Imprese a norma dell’art. 2331 del C.C. secondo comma.
Qualora, successivamente all’iscrizione nel registro delle imprese, la società approvi le operazioni compiute prima dal socio e da chi con lo stesso ha partecipato con la sua approvazione, per tali operazioni è responsabile anche la società ed è tenuta a rilevare coloro che hanno agito articolo 2331 del C.C. 3° comma.
Le azioni non possono essere rilasciate prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese.
Si consiglia di indicare sempre in tutta la documentazione amministrativa della società che trattasi di società unipersonale.
1.
Introduzione
2.
Conferimenti
3.
Trasferimento
di partecipazioni
4.
Acquisto beni
di proprietà del socio
5.
Responsabilità
dell’organo amministrativo
6. Posta elettronica certificata e varie
7.
Direzione e coordinamento
8.
Bozza di lavoro
di atto costitutivo e statuto