Il trasferimento di una partecipazione societaria, di norma, implica per l’acquirente un’analisi preliminare approfondita della situazione patrimoniale della società al fine di verificare la rispondenza delle informazioni fornite dal cedente con i dati contabili della società la cui partecipazione è oggetto di cessione.
L’acquirente dovrebbe sempre pretendere che all’atto di cessione fosse allegata una situazione dei conti patrimoniali ed economici della società alla data della decorrenza del trasferimento .
La parte venditrice, da parte sua, dovrà accertarsi che alla data di cessione non vi siano ancora garanzie dirette a favore della società nelle quali subentra (se previsto nell’atto di cessione) l’acquirente e che in futuro, qualora il debito non venisse onorato dalla società e dal subentrante in veste di garante, la circostanza potrebbe rivelarsi amara.
La partecipazione ad una società di capitali (srl) da parte di una persona fisica, può prevedere anche la prestazione d’opera del socio medesimo ed in tal caso, nasce l’obbligo di dare corso agli adempimenti previdenziali connessi (iscrizione Inps del socio persona fisica alla sezione commercianti/artigiani – comunicazione Inail nel caso l’attività prestata presenta rischi rientranti nell’obbligo assicurativo).
1. Note introduttive
2. Trasferimento della partecipazione: modalità operative
3. Il Fisco: Imposte Dirette
a) Privato persona fisica:
Dividendi
Plusvalenze-Minusvalenze
b) Persona fisica che detiene la partecipazione nell’ambito della propria attività d’impresa:
Dividendi
Plusvalenze-Minusvalenze
4. Bozza di atto di cessione