Quando le perdite azzerano il capitale sociale, e con esso l’intero patrimonio netto, l’organo amministrativo ha il dovere di intervenire con urgenza portando a conoscenza dei terzi della situazione per le decisioni conseguenti cui dovrà provvedere l’assemblea.
Relazione dell’organo amministrativo a norma dell’articolo 2482 ter del codice civile