23/10/2012 - autore: Dott. Iannibelli GiuseppeLa Società a Responsabilità Limitata: costituzione con norme aggiornate
E’ stata prevista la possibilità di indicare nello statuto come sede della società esclusivamente il comune senza l’indicazione dell’indirizzo (verrà indicato nell’atto costitutivo e successivamente comunicato dall’organo amministrativo al registro delle imprese competente per territorio) evitando cosi l’intervento del notaio quando la società ha la necessità di cambiare indirizzo rimanendo sempre nello stesso comune.
E’ stato ridotto ad Euro 2.500,00= l’importo minimo del capitale sociale da versare in sede di costituzione della società da parte dei soci quando il capitale è di Euro 10.000,00=, in tutti gli altri casi il minimo è pari al 25% del capitale sociale sottoscritto in sede di costituzione.
Nonché con il D.L. 1/2012, art. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 ha introdotto il nuovo articolo 2463 bis nel codice civile recante la disciplina sulla società semplificata a responsabilità limitata.
Questo nuovo tipo di società può essere costituito da una o più persone fisiche di età inferiore ai 35 anni , può essere anche unipersonale ed il capitale sociale minimo è di 1 euro e deve essere versato in denaro direttamente agli amministratori della società , per la costituzione non sono dovute né le spese di segreteria, né i diritti di bollo e neanche gli onorari notarili.
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INDICE
1. Introduzione
2. La srls
3. La srlcr
4. Atto costitutivo di una srl
5. Modello standard di atto costitutivo e di statuto per la srls (tabella A Decreto Ministero della Giustizia 23.06.2012 n° 138 , G.U. 14.08.2012)
INFORMAZIONI SUL FILE
- titolo:
- La Società a Responsabilità Limitata: costituzione con norme aggiornate
- data inserimento:
- 23/10/2012
- data aggiornamento:
- 23/10/2012
- autore:
- Dott. Iannibelli Giuseppe
- formato file:
- WORD
- dimensione:
- 134 Kb
- categoria:
- Società di capitali,Società a responsabilità limitata
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