L’uscita di un socio sia accomandante che accomandatario dalla società comporta la comunicazione, entro trenta giorni dalla data dell’atto, al registro delle imprese competente, (operazione che normalmente viene eseguita dal notaio rogante) nonché negli stessi termini va informato l’ufficio IVA,l’INPS, l’ENPALS e l’INAIL nonché il Comune – reparto attività produttive - sul cui territorio viene esercitata una eventuale attività commerciale e/o artigianale
Nell’ipotesi di uscita di un socio accomandatario da una società artigiana va verificato prima se il nuovo socio assume la medesima posizione del cedente in quanto il venire meno della maggioranza dei soci che prestano in modo continuativo ed esclusivo l’opera per la società potrebbe portare alla cancellazione dal registro delle imprese artigiane con problemi di vario genere da affrontare(contributi previdenziali più alti, rientro di eventuali finanziamenti agevolati , decadenza di contributi in conto impianti , ecc. ) .
1.Modificazione di una società di persone: problematiche generali in merito all’uscita di un socio accomandatario da una società in accomandita semplice
2.Allegato A): Modifica di società in accomandita semplice mediante cessione di quota
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