La fusione di due o più società quando il controllo non appartiene al 100% ad un unico soggetto o quando la partecipazione si riduce al 90% ma non viene concesso al socio di minoranza di recedere con le modalità e condizioni di cui all’articolo 2505bis del c.c. , presuppone come condizione per la sua procedibilità ed attuazione la presenza , a norma dell’articolo 2051 sexies del c.c., di una apposita relazione dalla quale devono emergere le modalità di determinazione del concambio fra le diverse compagini sociali .
Quando l’operazione riguarda soggetti giuridici di dimensioni medio piccole il metodo più idoneo e coerente con il risultato si ritiene essere quello del patrimonio netto che verrà di seguito illustrato .
1. Introduzione
2. Metodo del patrimonio netto
3. Schema di perizia rapporto di cambio e metodo di valore del patrimonio netto
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